{"id":3965,"date":"2021-08-17T10:31:23","date_gmt":"2021-08-17T10:31:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.comuneacquapendente.it\/wpaquesionet\/?page_id=3965"},"modified":"2021-08-17T10:31:23","modified_gmt":"2021-08-17T10:31:23","slug":"tari-da-anno-2021","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/www.comuneacquapendente.it\/wpaquesionet\/index.php\/tari-da-anno-2021\/","title":{"rendered":"TARI DA ANNO 2021"},"content":{"rendered":"<div id=\"sp-ea-3964\" class=\"sp-ea-one sp-easy-accordion\" data-ex-icon=\"fa-minus\" data-col-icon=\"fa-plus\"  data-ea-active=\"ea-click\"  data-ea-mode=\"vertical\" data-preloader=\"\"><div class=\"ea-card ea-expand sp-ea-single\"><h3 class=\"ea-header\"><a class=\"collapsed\" data-sptoggle=\"spcollapse\" data-sptarget=#collapse39640 href=\"javascript:void(0)\" aria-expanded=\"true\"><i class=\"ea-expand-icon fa fa-minus\"><\/i> TARI - Che cos'\u00e8?<\/a><\/h3><div class=\"sp-collapse spcollapse collapsed show\" id=\"collapse39640\" data-parent=#sp-ea-3964><div class=\"ea-body\"><p>La TARI \u00e8 la <strong>TAssa sui RIfiuti<\/strong> per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani.<br \/>\nIstituita con Legge 27\/12\/2013 n. 147 (art. 1 co. 639), la tassa rifiuti \u00e8 dovuta da chiunque\u00a0 detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidariet\u00e0 tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici.<br \/>\nL\u2019imposta \u00e8 stata poi confermata con la Legge 27\/12\/2019 n. 160 (art. 1 co. 780).<br \/>\nLa tassa \u00e8 istituita a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Il servizio comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclo, il riutilizzo, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><div class=\"ea-card  sp-ea-single\"><h3 class=\"ea-header\"><a class=\"collapsed\" data-sptoggle=\"spcollapse\" data-sptarget=#collapse39641 href=\"javascript:void(0)\" aria-expanded=\"false\"><i class=\"ea-expand-icon fa fa-plus\"><\/i> Normativa statale<\/a><\/h3><div class=\"sp-collapse spcollapse \" id=\"collapse39641\" data-parent=#sp-ea-3964><div class=\"ea-body\"><p>Con la legge di stabilit\u00e0 2020, art.1, comma 738, legge 27 dicembre 2019 n. 160, \u00e8 stata abrogata, con decorrenza dall\u2019anno 2020, l\u2019imposta unica comunale (IUC) di cui all\u2019art. 1, comma 639, legge 27 dicembre 2013 n. 147. Sopravvivono alla suddetta abrogazione, come imposte autonome e non pi\u00f9 come componenti della IUC:<\/p>\n<p>IMU \u2013 Imposta Municipale propria<\/p>\n<p>TARI \u2013 Tassa sui Rifiuti per la quale sono state fatte salve le disposizioni gi\u00e0 contenute nella legge 147\/2013 (art. 1, comma 780, legge 160\/2019)<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><div class=\"ea-card  sp-ea-single\"><h3 class=\"ea-header\"><a class=\"collapsed\" data-sptoggle=\"spcollapse\" data-sptarget=#collapse39642 href=\"javascript:void(0)\" aria-expanded=\"false\"><i class=\"ea-expand-icon fa fa-plus\"><\/i> ARERA<\/a><\/h3><div class=\"sp-collapse spcollapse \" id=\"collapse39642\" data-parent=#sp-ea-3964><div class=\"ea-body\"><p><strong>Disposizioni ARERA \u2013 Autorit\u00e0 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente<\/strong><\/p>\n<p>L'Autorit\u00e0 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) svolge attivit\u00e0 di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore.<\/p>\n<p>La legge 27 dicembre 2017, n. 205\u00a0ha attribuito all'Autorit\u00e0 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi \"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalit\u00e0 e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria\" stabiliti dalla legge istitutiva Legge 481\/1995) e gi\u00e0 esercitati negli altri settori di competenza.<\/p>\n<p>Con la deliberazione n. 443 del 31\/10\/2019 ARERA definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).<\/p>\n<p>Con la deliberazione n. 444 del 31\/10\/2019 ARERA definisce le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1 aprile 2020 - 31 dicembre 2023. Nell'ambito di intervento sono ricompresi gli elementi informativi minimi da rendere disponibili attraverso siti internet, gli elementi informativi minimi da includere nei documenti di riscossione (avviso di pagamento o fattura) e le comunicazioni individuali agli utenti relative a variazioni di rilievo nella gestione.<\/p>\n<p>Il sito di ARERA \u00e8 consultabile al link\u00a0<a href=\"https:\/\/www.arera.it\/it\/index.htm\">www.arera.it<\/a><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><div class=\"ea-card  sp-ea-single\"><h3 class=\"ea-header\"><a class=\"collapsed\" data-sptoggle=\"spcollapse\" data-sptarget=#collapse39643 href=\"javascript:void(0)\" aria-expanded=\"false\"><i class=\"ea-expand-icon fa fa-plus\"><\/i> Atti del Comune<\/a><\/h3><div class=\"sp-collapse spcollapse \" id=\"collapse39643\" data-parent=#sp-ea-3964><div class=\"ea-body\"><p>La TARI viene regolamentata nel dettaglio dal\u00a0<strong>Regolamento per l\u2019applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)<\/strong>\u00a0vigente, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 21 del 30\/07\/2021, e vi si applicano le\u00a0<strong>Tariffe 2021\u00a0<\/strong>deliberate dal Consiglio Comunale con delibera n. 22 del 30\/07\/2021.<\/p>\n<p>La TARI \u00e8 corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, determinata sulla base del costo del servizio quantificato dal Piano Economico Finanziario.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.comuneacquapendente.it\/wpaquesionet\/files\/Regolamento-TARI-2021.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Regolamento 2021 approvato<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.comuneacquapendente.it\/wpaquesionet\/files\/Tariffe-2021-riduzioni-Covid19.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Delibera di approvazione del PEF e delle Tariffe 2021<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.comuneacquapendente.it\/wpaquesionet\/files\/Approvazione-Tariffe-dlc_00015_31-05-2022.pdf\">Delibera di approvazione del PEF e delle Tariffe 2022<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.comuneacquapendente.it\/wpaquesionet\/files\/Approvazione-Tariffe-dlc_00023_13-05-2023.pdf\">Delibera di approvazione delle Tariffe 2023 (Tariffe 2023)<\/a><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><div class=\"ea-card  sp-ea-single\"><h3 class=\"ea-header\"><a class=\"collapsed\" data-sptoggle=\"spcollapse\" data-sptarget=#collapse39644 href=\"javascript:void(0)\" aria-expanded=\"false\"><i class=\"ea-expand-icon fa fa-plus\"><\/i> Soggetti passivi e presupposto impositivo<\/a><\/h3><div class=\"sp-collapse spcollapse \" id=\"collapse39644\" data-parent=#sp-ea-3964><div class=\"ea-body\"><p><strong>Categorie di utenza<\/strong><\/p>\n<p>Presupposto della TARI \u00e8 il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.<\/p>\n<p>Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell\u2019utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:<\/p>\n<ol>\n<li>per <strong>utenza domestica<\/strong>, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze<\/li>\n<li>per <strong>utenza non domestica<\/strong>, le restanti superfici, tra cui le comunit\u00e0, le attivit\u00e0 agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attivit\u00e0 produttive di beni e servizi (allegato A del Regolamento Tari).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Per le <strong>parti comuni condominiali<\/strong> di cui all\u2019articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la TARI \u00e8 dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.<\/p>\n<p>In caso di\u00a0<strong>detenzione temporanea<\/strong>\u00a0di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari \u00e8 dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di propriet\u00e0, usufrutto, uso, abitazione o superficie.<\/p>\n<p>Nel caso di\u00a0<strong>locali in multipropriet\u00e0<\/strong>\u00a0e di\u00a0<strong>centri commerciali<\/strong>\u00a0integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni \u00e8 responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.<\/p>\n<p>La presenza di arredo oppure l\u2019attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi non centralizzati di erogazione di elettricit\u00e0, calore, gas, utenze telefoniche e\/o informatiche, costituiscono <strong>presunzione semplice dell\u2019occupazione o conduzione dell\u2019immobile<\/strong> e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione \u00e8 integrata altres\u00ec dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l\u2019esercizio di attivit\u00e0 nell\u2019immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorit\u00e0, o se risultino allacciate alla fornitura di energia elettrica o ad altri servizi pubblici a rete.<\/p>\n<p>Indipendentemente da dichiarazioni e\/o istanze presentate ad altri uffici comunali per altri fini, resta comunque fermo\u00a0<strong>l\u2019obbligo di presentazione<\/strong>\u00a0della denuncia di occupazione, variazione o cessazione della tassa rifiuti entro il termine di 30 giorni da quello in cui si \u00e8 verificato l\u2019evento (art. 22, Regolamento TARI).<\/p>\n<p><strong><br \/>\nSuperfici assoggettabili alla TARI (art. 11)<\/strong><\/p>\n<p>Fino a quando, ai sensi di legge, non sar\u00e0 realizzato l'interscambio dei dati relativi alle superfici degli immobili a destinazione ordinaria, la superficie assoggettabile al tributo \u00e8 la superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.<\/p>\n<p>La superficie assoggettabile \u00e8 costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, misurata al filo interno dei muri.<\/p>\n<p>La misurazione complessiva \u00e8 arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore\/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.<\/p>\n<p><strong>Non sono soggetti a tassazione:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>le aree scoperte pertinenziali, i balconi, le terrazze, i posti auto scoperti, cortili, i giardini, i parchi, ecc. ;<\/li>\n<li>le aree comuni condominiali di cui all\u2019articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva (androni, scale, ascensori, stenditoi) o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;<\/li>\n<li>soffitte e ripostigli e simili, limitatamente alla parte di locale di altezza non superiore a m 1,50;<\/li>\n<li>i locali tecnici quali le cabine elettriche, i vani ascensori, i locali contatori ecc.\u201d;<\/li>\n<li>le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;<\/li>\n<li>le unit\u00e0 immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;<\/li>\n<li>le unit\u00e0 immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell\u2019occupazione;<\/li>\n<li>le superfici destinate al solo esercizio di attivit\u00e0 sportiva, ferma restando l\u2019imponibilit\u00e0 delle superfici destinate ad usi diversi (quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili);<\/li>\n<li>le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;<\/li>\n<li>per gli impianti di distribuzione del carburante: le aree su cui insiste l\u2019impianto di lavaggio; le aree adibite in via esclusiva all\u2019accesso e uscita dei veicoli dall\u2019area di servizio (aree di manovra);<\/li>\n<li>locali nei quali si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, alla gestione dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi;<\/li>\n<li>le superfici di edifici o loro parti adibite esclusivamente al culto, accatastate in categoria E\/7.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per l\u2019applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.<\/p>\n<p>La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l\u2019interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><div class=\"ea-card  sp-ea-single\"><h3 class=\"ea-header\"><a class=\"collapsed\" data-sptoggle=\"spcollapse\" data-sptarget=#collapse39645 href=\"javascript:void(0)\" aria-expanded=\"false\"><i class=\"ea-expand-icon fa fa-plus\"><\/i> Tariffe<\/a><\/h3><div class=\"sp-collapse spcollapse \" id=\"collapse39645\" data-parent=#sp-ea-3964><div class=\"ea-body\"><p>La TARI \u00e8 corrisposta in base a tariffa commisurata ad <strong>anno solare<\/strong> coincidente con un\u2019autonoma obbligazione tributaria, determinata sulla base del costo del servizio quantificato dal Piano Economico Finanziario.<\/p>\n<p>Annualmente, entro il termine fissato da norma statale per l\u2019approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale delibera, ai sensi dell\u2019art. 1, comma 683 della L. 147\/2013, le tariffe per ogni singola categoria d\u2019utenza.<\/p>\n<p>La tariffa \u00e8 commisurata alle quantit\u00e0 e qualit\u00e0 medie ordinarie di rifiuti prodotti per unit\u00e0 di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attivit\u00e0 svolta sulla base dei criteri determinati con il\u00a0D.P.R. 158\/1999 ad oggetto: \u201cRegolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.\u201d<\/p>\n<p>La tariffa \u00e8 composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantit\u00e0 di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entit\u00e0 dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di smaltimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36\/2003.<\/p>\n<p>In base al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti e al Piano Economico Finanziario, le tariffe sono determinate applicando i parametri previsti dal citato\u00a0D.P.R. 158\/1999\u00a0e sono articolate per fasce di utenza domestica e non domestica.<\/p>\n<p>Sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche oltre al totale della tassa dovuta deve essere corrisposto il Tributo per l\u2019Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell\u2019Ambiente (TEFA) nella misura del 5%.<\/p>\n<p>NB: gli importi della TARI e del TEFA vengono arrotondati all\u2019euro superiore o inferiore per eccesso o per difetto.<\/p>\n<p><strong>ESEMPI DI CALCOLO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Utenze domestiche<\/strong><\/p>\n<p>Per il calcolo della tariffa TARI, per le abitazioni, si tiene conto della superficie e del numero di componenti. La quota della bolletta che dipende dalla superficie \u00e8 chiamata \u201c<strong>Parte Fissa<\/strong>\u201d (PF), mentre quella che dipende dai componenti del nucleo familiare \u00e8 la \u201c<strong>Parte Variabile<\/strong>\u201d (PV). Entrambe le quote sono calcolate su base annua (o frazione dell\u2019anno).<\/p>\n<p>Per calcolare il dovuto occorre moltiplicare la tariffa relativa alla PF prevista in linea con il numero di componenti e moltiplicarla per i metri quadrati dell\u2019immobile e sommare l\u2019importo della PV definito considerando il solo numero dei componenti.<\/p>\n<p><strong>ESEMPIO:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>abitazione di 100 m2 occupata da 3 componenti<\/li>\n<li>tariffa a m2 PF nel caso di abitazione con 3 componenti = \u20ac 0,827<\/li>\n<li>tariffa PV per 3 componenti = \u20ac 168,49<\/li>\n<\/ul>\n<p>Calcolo: 100 x \u20ac 0,827 = \u20ac 82,70 + \u20ac 168,49 = \u20ac 251,19<\/p>\n<p>TEFA 5% su \u20ac 251,19 = \u20ac 12,56 --&gt; totale Bolletta \u20ac 264,00<\/p>\n<p><strong>Utenze non domestiche<\/strong><\/p>\n<p>Anche per le utenze non domestiche la tariffa sui rifiuti si compone di una \u201c<strong>Parte Fissa<\/strong>\u201d (PF) e di una \u201c<strong>Parte Variabile<\/strong>\u201d (PV), per il calcolo delle quali bisogna tener conto dei metri quadrati dell'immobile occupato e della destinazione d\u2019uso dei locali e delle aree.<\/p>\n<p><strong>ESEMPIO<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>ufficio con una superficie di 45 m2 --&gt; categoria 11<\/li>\n<li>tariffa al m2 PF = \u20ac 0,879<\/li>\n<li>tariffa al m2\u00a0PV = \u20ac 4,842<\/li>\n<\/ul>\n<p>Calcolo: 45 x \u20ac 0,879 = \u20ac 45,88\u00a0\u00a0 + 45 x \u20ac 4,842 = \u20ac 217,89\u00a0\u00a0 totale TARI = \u20ac 266,44<\/p>\n<p>TEFA 5% su \u20ac 266,44 = \u20ac 13,32 --&gt; totale Bolletta \u20ac 280,00<\/p>\n<p><strong><br \/>\nTEFA dal 2021<\/strong><\/p>\n<p>Il Tributo per l\u2019Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell\u2019Ambiente (ex art. 19 D.Lgs. 504\/1992 e art. 38 bis D.L. 124\/2019) viene <strong>aggiunto all\u2019importo netto della TARI ed \u00e8 versato alla Provincia<\/strong>. Nel Comune di Acquapendente \u00e8 pari al 5% del dovuto TARI.<\/p>\n<p>A partire dall\u201901\/01\/2021 il versamento degli importi dovuti a titolo di TEFA devono essere effettuati con il codice tributo istituito da Agenzia delle Entrate. E\u2019 quindi necessario che, quanto dovuto a titolo di TEFA sia versato distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i relativi codici tributo al fine che il pagamento sia indirizzato correttamente all\u2019Ente destinatario.\u00a0In caso contrario i pagamenti effettuati senza utilizzare i corretti codici tributo non andranno a buon fine.<\/p>\n<p>Per maggiori informazioni, \u00e8 possibile consultare il sito\u00a0<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/\">www.agenziaentrate.gov.it<\/a>.<\/p>\n<table width=\"802\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\" bgcolor=\"#f5f5f5\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"background: #f5f5f5\" bgcolor=\"#f5f5f5\" width=\"260\" height=\"19\">\u00a0<span style=\"font-family: Times New Roman, serif\"><span style=\"font-size: small\"><b>Codice tributo<\/b><\/span><\/span><\/td>\n<td style=\"background: #f5f5f5\" bgcolor=\"#f5f5f5\" width=\"361\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif\"><span style=\"font-size: small\"><b>Descrizione<\/b><\/span><\/span><\/td>\n<td style=\"background: #f5f5f5\" bgcolor=\"#f5f5f5\" width=\"173\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif\"><span style=\"font-size: small\"><b>Destinatario<\/b><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"background: #f5f5f5\" bgcolor=\"#f5f5f5\" width=\"260\" height=\"20\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif\"><span style=\"font-size: small\"><b>3944<\/b><\/span><\/span><\/td>\n<td style=\"background: #f5f5f5\" bgcolor=\"#f5f5f5\" width=\"361\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif\"><span style=\"font-size: small\">TARI \u2013 Tassa sui rifiuti<\/span><\/span><\/td>\n<td style=\"background: #f5f5f5\" bgcolor=\"#f5f5f5\" width=\"173\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif\"><span style=\"font-size: small\">Comune<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"background: #f5f5f5\" bgcolor=\"#f5f5f5\" width=\"260\" height=\"67\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif\"><span style=\"font-size: small\"><b>TEFA<\/b><\/span><\/span><\/td>\n<td style=\"background: #f5f5f5\" bgcolor=\"#f5f5f5\" width=\"361\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif\"><span style=\"font-size: small\">TEFA - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente<\/span><\/span><\/td>\n<td style=\"background: #f5f5f5\" bgcolor=\"#f5f5f5\" width=\"173\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif\"><span style=\"font-size: small\">Provincia<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"background: #f5f5f5\" bgcolor=\"#f5f5f5\" width=\"260\" height=\"43\"><span style=\"font-family: Times New Roman, serif\"><span style=\"font-size: small\"><b>Per entrambi i codici tributo il Codice Ente da indicare \u00e8 A040<\/b><\/span><\/span><\/td>\n<td style=\"background: #f5f5f5\" bgcolor=\"#f5f5f5\" width=\"361\"><\/td>\n<td style=\"background: #f5f5f5\" bgcolor=\"#f5f5f5\" width=\"173\"><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>Tariffe 2021<\/strong><\/p>\n<p>Il 30 luglio 2021 \u00e8 stata approvata la Delibera di Consiglio\u00a0Comunale\u00a0n. 22 del 30\/07\/2021 relativa alle tariffe Tari 2021.<\/p>\n<p>Gli avvisi di pagamento Tari 2021 sono in fase di definizione. Ciascun avviso riporter\u00e0\u00a0lo stato dei pagamenti e le informazioni sui servizi di raccolta, cos\u00ec come indicato dalla\u00a0Autorit\u00e0 di Regolazione per Energia Reti e Ambienti ARERA.<\/p>\n<p>Le tariffe 2021 delle <strong>utenze domestiche<\/strong>\u00a0sono state modificate rispetto alle tariffe 2020, sulla base dei calcoli derivanti dal PEF, pertanto le bollette potrebbero subire delle diminuzioni, come degli aumenti.<\/p>\n<p>Nel 2021 \u00e8 stato introdotto un <strong>fondo per poter aiutare le famiglie pi\u00f9 colpite dalla crisi economica<\/strong>. Sar\u00e0 predisposto un avviso pubblico per l\u2019assegnazione di tale contributo con priorit\u00e0 alle <strong>famiglie a basso reddito<\/strong>, secondo il parametro ISEE.<\/p>\n<p>Le tariffe 2021 delle <strong>utenze non domestiche<\/strong> sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto alle tariffe 2020.<\/p>\n<p>A causa dell\u2019emergenza sanitaria Covid 19,\u00a0\u00e8 stata prevista una riduzione della tariffa per alcune categorie di utenze non domestiche (nello specifico si rimanda alla sezione relativa).<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.comuneacquapendente.it\/wpaquesionet\/files\/Tariffe-2021-riduzioni-Covid19.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Approvazione PEF con Tariffe 2021<\/a><\/p>\n<p><strong>Tariffe 2022<\/strong><\/p>\n<p>Il 31 maggio 2022 \u00e8 stata approvata la Delibera di Consiglio\u00a0Comunale\u00a0n. 15 del 31\/05\/2022 relativa alle tariffe Tari 2022.<br \/>\nCiascun avviso di pagamento riporta\u00a0lo stato dei pagamenti e le informazioni sui servizi di raccolta, cos\u00ec come indicato dalla\u00a0Autorit\u00e0 di Regolazione per Energia Reti e Ambienti ARERA.<br \/>\nLe tariffe 2022\u00a0sono state modificate rispetto alle tariffe 2021, sulla base dei calcoli derivanti dal PEF, pertanto le bollette potrebbero subire delle diminuzioni, come degli aumenti.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.comuneacquapendente.it\/wpaquesionet\/files\/Approvazione-Tariffe-dlc_00015_31-05-2022.pdf\">Approvazione PEF con Tariffe 2022<\/a><\/p>\n<p><strong>Tariffe 2023<\/strong><\/p>\n<p>Il 13 maggio 2023 \u00e8 stata approvata la Delibera di Consiglio\u00a0Comunale\u00a0n. 23 del 13\/05\/2023 relativa alle tariffe Tari 2023.<br \/>\nCiascun avviso di pagamento riporta\u00a0lo stato dei pagamenti e le informazioni sui servizi di raccolta, cos\u00ec come indicato dalla\u00a0Autorit\u00e0 di Regolazione per Energia Reti e Ambienti ARERA.<br \/>\nLe tariffe 2023 sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto alle tariffe 2022.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.comuneacquapendente.it\/wpaquesionet\/files\/Approvazione-Tariffe-dlc_00023_13-05-2023.pdf\">Approvazione Tariffe 2023<\/a><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><div class=\"ea-card  sp-ea-single\"><h3 class=\"ea-header\"><a class=\"collapsed\" data-sptoggle=\"spcollapse\" data-sptarget=#collapse39646 href=\"javascript:void(0)\" aria-expanded=\"false\"><i class=\"ea-expand-icon fa fa-plus\"><\/i> Scadenze e modalit\u00e0 di pagamento<\/a><\/h3><div class=\"sp-collapse spcollapse \" id=\"collapse39646\" data-parent=#sp-ea-3964><div class=\"ea-body\"><p><strong>Chi deve effettuare il versamento<\/strong><\/p>\n<p>L'<strong>intestatario<\/strong> della tassa, con il proprio codice fiscale.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nModalit\u00e0 di pagamento<\/strong><\/p>\n<p>Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa, invia annualmente agli utenti, tramite posta ordinaria, il prospetto riassuntivo della tassa dovuta sulla base delle dichiarazioni presentate, allegando il modulo di versamento (modello F24).<\/p>\n<p>In caso di mancato recapito del prospetto riassuntivo Tari \u00e8 possibile chiederne copia all\u2019Ufficio Tributi, per poter eseguire il versamento entro il previsto termine di scadenza.<\/p>\n<p>All\u2019atto del ricevimento dell\u2019avviso di pagamento \u00e8 necessario <strong>verificare l'esattezza dei dati<\/strong> e segnalare eventuali errori.<\/p>\n<p>Per qualsiasi informazione \u00e8 possibile contattare l\u2019Ufficio Tributi via mail o telefonicamente, mentre la modulistica necessaria per effettuare le correzioni \u00e8 disponibile sulla <a href=\"http:\/\/www.comuneacquapendente.it\/wpaquesionet\/index.php\/modulistica-ufficio-tributi\/\">pagina Modulistica<\/a>.<\/p>\n<p>I pagamenti della TARI possono essere effettuati mediante:<\/p>\n<ul>\n<li>Modello unificato F24 presso gli sportelli bancari, uffici postali o le tabaccherie, online (tramite home-banking) .Il pagamento presso gli uffici postali o bancari non prevede addebito di commissioni;<\/li>\n<li>PagoPA.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Pagamento della Tari dall'estero<\/strong><\/p>\n<p>Se si \u00e8 all'estero e si dispone di un conto corrente in Italia \u00e8 possibile comunque pagare l'F24 tramite i servizi di home banking o PagoPA.<\/p>\n<p>Se invece si \u00e8 all'estero e non \u00e8 possibile utilizzare il modello F24 per il pagamento della Tari, \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di effettuare il pagamento tramite <strong>bonifico bancario<\/strong> con i seguenti dati:<\/p>\n<ul>\n<li>codice IBAN IT 73 M 08851 72860 000000 206383<\/li>\n<li>intestato a Comune di Acquapendente<\/li>\n<li>causale:\n<ul>\n<li>codice fiscale dell\u2019intestatario della bolletta Tari<\/li>\n<li>la sigla \u201cTari\u201d, seguita dall\u2019anno cui si riferisce la bolletta<\/li>\n<li>il numero di documento riportato sull\u2019avviso.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none\"><\/li>\n<\/ul>\n<p>Esempio di causale di Rossi Pietro codice fiscale RSSPTR70A01H223X per l\u2019anno 2019 (si precisa che il codice fiscale \u00e8 inventato): \u201cc.f. RSSPTR70A01H223X Tari 2019 Doc. n. 1150\u201d<\/p>\n<p>Nel momento in cui il pagamento viene fatto tramite bonifico, si prega di <strong>inviare la copia<\/strong> dello stesso tramite email all\u2019Ufficio Tributi.<\/p>\n<p><strong>Scadenze e modalit\u00e0 di pagamento 2021<\/strong><\/p>\n<p>Con deliberazione n. 22 del 30\/07\/2021, anche per il 2021 la TARI viene riscossa in 3 rate, cos\u00ec definite:<\/p>\n<ul>\n<li>30 settembre 2021<\/li>\n<li>29 ottobre 2021<\/li>\n<li>30 novembre 2021<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il versamento in un'<strong>unica soluzione<\/strong>\u00a0pu\u00f2 essere effettuato, come di consueto, entro la scadenza della prima rata (per il 2021 quindi entro il 30 settembre).<\/p>\n<p><strong>Scadenze e modalit\u00e0 di pagamento 2022<\/strong><\/p>\n<p>Con deliberazione n. 15 del 31\/05\/2022, per il 2022 la TARI viene riscossa in 4 rate, cos\u00ec definite:<\/p>\n<ul>\n<li>1 agosto 2022<\/li>\n<li>30 settembre 2022<\/li>\n<li>31 ottobre 2022<\/li>\n<li>30 novembre 2022<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il versamento in un'<strong>unica soluzione<\/strong> pu\u00f2 essere effettuato, come di consueto, entro la scadenza della prima rata (per il 2022 quindi entro il 1 agosto).<\/p>\n<p><strong>Scadenze e modalit\u00e0 di pagamento 2023<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Con deliberazione n. 23 del 13\/05\/2023, anche per il 2023 la TARI viene riscossa in 4 rate, cos\u00ec definite:<\/li>\n<li>31 agosto 2023<\/li>\n<li>30 settembre 2023<\/li>\n<li>31 ottobre 2023<\/li>\n<li>30 novembre 2023<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il versamento in un'<strong>unica soluzione<\/strong> pu\u00f2 essere effettuato, come di consueto, entro la scadenza della prima rata (per il 2023 quindi entro il 31 agosto).<\/p>\n<p>Gli avvisi di pagamento contengono tutte le informazioni necessarie per effettuare il corretto versamento (modalit\u00e0, scadenze, ecc.) e tutti gli elementi utilizzati per il calcolo del dovuto (superficie, categoria, componenti, tariffa applicata, riduzioni, ecc.) e sono recapitati agli utenti a mezzo posta.<br \/>\nAll\u2019atto del ricevimento dell\u2019avviso di pagamento \u00e8 necessario verificare l'esattezza dei dati e segnalare eventuali errori.<br \/>\nPer qualsiasi informazione \u00e8 possibile contattare gli uffici via mail o telefonicamente, mentre la modulistica necessaria per effettuare le correzioni \u00e8 disponibile sulla <a href=\"http:\/\/www.comuneacquapendente.it\/wpaquesionet\/index.php\/modulistica-ufficio-tributi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">pagina modulistica<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.comuneacquapendente.it\/wpaquesionet\/files\/Tariffe-2021-riduzioni-Covid19.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Approvazione PEF con Tariffe 2021<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.comuneacquapendente.it\/wpaquesionet\/files\/Approvazione-Tariffe-dlc_00015_31-05-2022.pdf\">Approvazione PEF con Tariffe 2022<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.comuneacquapendente.it\/wpaquesionet\/files\/Approvazione-Tariffe-dlc_00023_13-05-2023.pdf\">Approvazione Tariffe 2023<\/a><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><div class=\"ea-card  sp-ea-single\"><h3 class=\"ea-header\"><a class=\"collapsed\" data-sptoggle=\"spcollapse\" data-sptarget=#collapse39647 href=\"javascript:void(0)\" aria-expanded=\"false\"><i class=\"ea-expand-icon fa fa-plus\"><\/i> Mancato o parziale pagamento<\/a><\/h3><div class=\"sp-collapse spcollapse \" id=\"collapse39647\" data-parent=#sp-ea-3964><div class=\"ea-body\"><p>Il mancato o parziale pagamento entro le date sopra stabilite\u00a0comporter\u00e0 l\u2019applicazione delle sanzioni di legge pari al 30% dell'importo non versato e l'invio da parte del Comune di un <strong>avviso di accertamento esecutivo<\/strong>, con aumento di spese a carico del contribuente, secondo quanto previsto dall\u2019art. 1, comma 695, della L. 147\/2013 e dall\u2019art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.<br \/>\nAi tributi e addizionali dovuti sono inoltre applicati gli interessi, calcolati al tasso legale vigente al primo gennaio di ciascun anno di tassazione.<br \/>\nPer l\u2019<strong>omessa o infedele dichiarazione<\/strong> ai fini della TARI viene applicata una sanzione cos\u00ec come disciplinata dall\u2019art. 25 del Regolamento TARI, in base alla diversa casistica in cui rientra l\u2019utente.<br \/>\nIn caso di temporanea situazione di <strong>oggettiva difficolt\u00e0 economica<\/strong>, il contribuente, previa istanza motivata e documentata, pu\u00f2 richiedere la dilazione del pagamento degli accertamenti secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale sulle Entrate.<\/p>\n<p><strong>Ravvedimento operoso<br \/>\n<\/strong>Per evitare che vengano applicate dall\u2019Ufficio Tributi sanzioni piene, il contribuente che si accorge (prima che se ne accorga l\u2019ufficio) di non avere effettuato il versamento entro i termini previsti, pu\u00f2 versare tardivamente l\u2019imposta dovuta utilizzando la procedura prevista del \u201cravvedimento operoso\u201d , beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.<br \/>\nNon ci si pu\u00f2 avvalere del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia gi\u00e0 stata accertata.<br \/>\nPer il pagamento del ravvedimento relativo alla tassa\u00a0<strong>fino all\u2019anno 2020<\/strong>\u00a0deve essere utilizzato il modello F24, previsto per i versamenti ordinari, versando le sanzioni e gli interessi unitamente alla tassa dovuta comprensiva del tributo provinciale (Tributo per l\u2019Esercizio delle Funzioni di tutela Ambientale - Tefa), col medesimo codice tributo (3944) e barrando la casella \u201cravv\u201d.<\/p>\n<p>Per l\u2019<strong>anno 2021<\/strong>\u00a0e successivi gli importi dovuti a titolo di Tari sono da versare distintamente dagli importi dovuti a titolo di Tefa, pertanto, per il pagamento del ravvedimento deve essere utilizzato il modello F24, previsto per i versamenti ordinari, versando distintamente gli importi dovuti a titolo di Tari, Tefa e relative sanzioni e interessi utilizzando i codici tributo sotto riportati e barrando la casella \u201cravv\u201d.<\/p>\n<p><strong>Codici tributo:<\/strong><br \/>\n\u2022 3944 \u2013 Tari tassa rifiuti<br \/>\n\u2022 3945 \u2013 Tari. tassa rifiuti interessi<br \/>\n\u2022 3946 \u2013 Tari. tassa rifiuti sanzioni<br \/>\n\u2022 Tefa - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente<br \/>\n\u2022 Tefn - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - interessi<br \/>\n\u2022 Tefz - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - sanzioni<\/p>\n<p><strong>Sanzioni da applicare all'importo dovuto in caso di ravvedimento<\/strong><br \/>\n\u2022 nel caso di versamento effettuato\u00a0<strong>entro il 15\u00b0 giorno<\/strong>\u00a0successivo alla scadenza si applica la sanzione dello 0,1 per cento per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi legali<br \/>\n\u2022 nel caso di versamento effettuato <strong>tra il\u00a016\u00b0 ed il 30\u00b0 giorno<\/strong>\u00a0successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,5 per cento della tassa non pagata oltre agli interessi legali<br \/>\n\u2022 nel caso di versamento effettuato <strong>tra il\u00a031\u00b0 ed il 90\u00b0 giorno<\/strong>\u00a0successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,67 per cento della tassa non pagata oltre agli interessi legali<br \/>\n\u2022 nel caso di versamento effettuato\u00a0<strong>entro un anno<\/strong>\u00a0dalla scadenza prevista, si applica la sanzione del 3,75 per cento della tassa non pagata oltre agli interessi legali<br \/>\n\u2022 nel caso di versamento effettuato\u00a0<strong>oltre un anno ed entro il secondo anno<\/strong>\u00a0dalla scadenza prevista si applica la sanzione del 4,29 per cento della tassa non pagata oltre agli interessi legali<br \/>\n\u2022 nel caso di versamento effettuato\u00a0<strong>oltre i due anni<\/strong>\u00a0dalla scadenza prevista si applica la sanzione del 5 per cento della tassa non pagata oltre agli interessi legali<\/p>\n<p>Perch\u00e9 si perfezioni il ravvedimento \u00e8 necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento della tassa o della differenza della tassa dovuta, degli interessi legali sulla tassa (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sulla tassa versata in ritardo.<\/p>\n<p>(*)\u00a0 Interessi legali:<\/p>\n<p>\u2022 dal 01\/01\/2021:0,01%<br \/>\n\u2022 dal 01\/01\/2020 al 31\/12\/2020: 0,05%<br \/>\n\u2022 dal 01\/01\/2019 al 31\/12\/2019: 0,8%<br \/>\n\u2022 dal 01\/01\/2018 al 31\/12\/2018: 0,3%<br \/>\n\u2022 dal 01\/01\/2017 al 31\/12\/2017: 0,1%<br \/>\n\u2022 dal 01\/01\/2016 al 31\/12\/2016: 0,2%<br \/>\n\u2022 dal 01\/01\/2015 al 31\/12\/2015: 0,5%<\/p>\n<p><strong>Importi dovuti e scadenze per le annualit\u00e0 precedenti<\/strong><\/p>\n<p>A partire dal 2020 sull\u2019avviso di pagamento \u00e8 riportata una tabella con le annualit\u00e0 dei pagamenti non corrisposti (o non ricevuti dal Comune). Per avere informazioni su come saldare tali importi, rivolgersi direttamente all\u2019Ufficio Tributi.<br \/>\nDal prospetto sono esclusi eventuali ravvedimenti e accertamenti per omessa o infedele denuncia.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><div class=\"ea-card  sp-ea-single\"><h3 class=\"ea-header\"><a class=\"collapsed\" data-sptoggle=\"spcollapse\" data-sptarget=#collapse39648 href=\"javascript:void(0)\" aria-expanded=\"false\"><i class=\"ea-expand-icon fa fa-plus\"><\/i> Modulistica e Istanze<\/a><\/h3><div class=\"sp-collapse spcollapse \" id=\"collapse39648\" data-parent=#sp-ea-3964><div class=\"ea-body\"><p>Qualsiasi cambiamento riguardante l\u2019occupazione degli immobili incide sulla tariffa Tari e va comunicato compilando il modulo Denuncia Tari relativo.<\/p>\n<p><strong>In particolare, bisogna dichiarare le variazioni che riguardano:<\/strong><\/p>\n<p>\u2022 l\u2019inizio occupazione, la variazione o la cessazione dell\u2019utenza;<br \/>\n\u2022 la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;<br \/>\n\u2022 il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.<\/p>\n<p>Per le utenze domestiche, nel caso di modificazioni nel numero dei componenti della famiglia anagrafica (nucleo familiare), non \u00e8 necessario effettuare la dichiarazione. Si prega tuttavia di fare attenzione al caso in cui pi\u00f9 soggetti residenti nella medesima abitazione costituiscano famiglie anagrafiche differenti: in tal caso gli spostamenti dei singoli nuclei familiari devono essere dichiarati.<\/p>\n<p>I moduli devono sempre essere compilati in tutti le loro parti, pena la mancata accettazione degli stessi da parte dell\u2019Ufficio Tributi.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.comuneacquapendente.it\/wpaquesionet\/index.php\/modulistica-ufficio-tributi\/\">M<strong>odulistica<\/strong><\/a><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><div class=\"ea-card  sp-ea-single\"><h3 class=\"ea-header\"><a class=\"collapsed\" data-sptoggle=\"spcollapse\" data-sptarget=#collapse39649 href=\"javascript:void(0)\" aria-expanded=\"false\"><i class=\"ea-expand-icon fa fa-plus\"><\/i> Riduzioni e agevolazioni<\/a><\/h3><div class=\"sp-collapse spcollapse \" id=\"collapse39649\" data-parent=#sp-ea-3964><div class=\"ea-body\"><p>Le riduzioni e agevolazioni TARI sono disciplinate dal vigente Regolamento per l\u2019applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30 luglio 2021, e possono essere concesse sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche. Alcune riduzioni sono applicate d\u2019ufficio, altre necessitano di apposita istanza da parte dell\u2019utente.<\/p>\n<p>Per poter beneficiare delle riduzioni e\/o agevolazioni <strong>previa istanza<\/strong> di parte, il richiedente deve presentare apposita richiesta corredata della documentazione o autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento delle stesse.<br \/>\nLe riduzioni sono cumulabili.<\/p>\n<h3><strong>Riduzioni e agevolazioni per le Utenze Domestiche (dal 2021)<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Riduzione per i soggetti non residenti nel Comune di Acquapendente, ma in altro comune italiano (art. 16, co. 3 Regolamento TARI)<\/strong><br \/>\nPer le utenze domestiche, diverse da quelle di residenza anagrafica, effettivamente utilizzabili, in quanto allacciate agli impianti, tenute sfitte e\/o a disposizione dal proprietario o possessore, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall\u2019utente o, in mancanza, quello di una unit\u00e0: la tariffa fissa rimane invariata, mentre la tariffa variabile viene ridotta a 1 solo componente.<\/p>\n<p><strong>Riduzione per soggetti domiciliati fuori dal Comune per motivi di servizio di volontariato, attivit\u00e0 di studio o lavorativa, nel caso di degenze o ricoveri (art. 16, co. 2 Regolamento TARI)<\/strong><br \/>\nNel caso di servizio di volontariato, di attivit\u00e0 di studio, di attivit\u00e0 lavorativa prestata al di fuori del Comune e nel caso di degenze o ricoveri, per un periodo non inferiore all\u2019anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa. Affinch\u00e9 il soggetto domiciliato altrove non sia conteggiato nel numero degli occupanti \u00e8 necessaria una comunicazione degli interessati, corredata da prove documentali.<br \/>\nLa comunicazione deve essere presentata ogni anno, con relativa documentazione.<\/p>\n<p><strong>Riduzione per la distanza dal punto di raccolta dei rifiuti (art. 19, co. 1, Regolamento TARI)<\/strong><br \/>\nPer le utenze domestiche situate al di fuori del perimetro di raccolta, quindi per una distanza di almeno 200 metri dal punto di raccolta dei rifiuti, la tariffa da applicare \u00e8 pari all\u201980%.<\/p>\n<p><strong>Riduzione pensionati iscritti AIRE (art. 19, co. 2, Regolamento TARI)<\/strong><br \/>\nPer la sola unit\u00e0 immobiliare posseduta, a titolo di propriet\u00e0 o di usufrutto in Italia, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), gi\u00e0 pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e a condizione che l\u2019abitazione non risulti locata o data in comodato d'uso, si applica una riduzione della TARI pari a due terzi della superficie complessiva.<\/p>\n<p><strong>Riduzione per l\u2019auto-compostaggio (art. 20 octies, Regolamento TARI)<\/strong><br \/>\nE\u2019 riconosciuta una riduzione del 20% agli utenti domestici che praticano il compostaggio. Il riconoscimento della riduzione \u00e8 vincolato alla iscrizione all\u2019Albo dei Compostatori, da effettuarsi presso l\u2019Ufficio Tributi, nonch\u00e9 alla riconsegna della mastella marrone all\u2019affidatario dei servizi di raccolta dei rifiuti (o attestazione scritta del non ritiro del rifiuto organi da parte di quest\u2019ultimi).<br \/>\nLa riduzione \u00e8 revocata d\u2019ufficio in caso di mancata osservanza delle modalit\u00e0 di svolgimento della pratica, nel caso di conferimento dei rifiuti organici al servizio pubblico e\/o nel caso in cui l\u2019utente non consenta la verifica che deve essere effettuata da parte degli operatori autorizzati.<br \/>\nPer coloro che al 31\/12\/2021 non saranno iscritti all\u2019Albo, ma nel corso del 2021 stesso avranno usufruito della riduzione, l\u2019Ufficio Tributi proceder\u00e0 al recupero nel ruolo Tari 2022 delle somme relative alle riduzioni indebitamente godute nell\u2019anno 2021.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.comuneacquapendente.it\/wpaquesionet\/files\/Modulo-Iscrizione-Albo-Compostatori-OK.doc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Modulo per iscrizione all\u2019Albo dei Compostatori<\/a><\/p>\n<p><strong>Agevolazione straordinaria a sostegno delle famiglie maggiormente danneggiate dalla crisi dovuta al Covid-19 (solo per il 2021)<\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 prevista una agevolazione riferita al \u201cBando per il riconoscimento delle agevolazioni Tari alle utenze domestiche anno 2021\u201d con scadenza 30\/09\/2021<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.comuneacquapendente.it\/wpaquesionet\/index.php\/agevolazioni-sulla-tari-per-le-utenze-domestiche-nellanno-2021\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bando e modello di domanda<\/a><\/p>\n<h3><\/h3>\n<h3><strong>Riduzioni e agevolazioni per le Utenze Non Domestiche (dal 2022)<\/strong><\/h3>\n<p>Solo per l\u2019anno 2021, per le utenze non domestiche valgono le riduzioni della Tari previste dal precedente regolamento (Deliberazione C.C. n. 17 del 12\/05\/2014) all\u2019art. 10.<br \/>\nLe riduzioni e agevolazioni riportate di seguito saranno pertanto applicate a partire dal 2022.<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.comuneacquapendente.it\/wpaquesionet\/files\/REG.-TARI-2014.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Regolamento 2014 Approvato<\/a><\/p>\n<p><strong>Cessione di beni alimentari (art. 17 bis, Regolamento TARI)<\/strong><br \/>\nLa cessione di beni alimentari \u00e8 prevista solo per le utenze non domestiche commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che, nell\u2019ambito della loro attivit\u00e0 (produzione o distribuzione), hanno delle eccedenze che intendono cedere a titolo gratuito attraverso Enti donatori individuati dal Comune. La riduzione \u00e8 proporzionale alla quantit\u00e0, debitamente certificata, dei beni alimentari ritirati dalla vendita e oggetto di donazione e pu\u00f2 essere al massimo pari al 30% della parte variabile.<br \/>\nLa cessione di beni alimentari deve avere carattere di continuit\u00e0 e frequenza almeno settimanale, pena il non riconoscimento della riduzione<\/p>\n<p>La dichiarazione di adesione a tale iniziativa deve essere presentata <strong>entro 30 giorni<\/strong> dall\u2019inizio dell\u2019adesione stessa.<br \/>\n<strong>Entro il 31 gennaio<\/strong> di ogni anno successivo a quello di riferimento, deve essere presentata la dichiarazione del contribuente donante attestante:<br \/>\n1) l\u2019Ente o gli Enti donatari;<br \/>\n2) la quantit\u00e0 espressa in kg di beni donati per ciascun Ente donatario;<br \/>\noppure deve essere presentata l\u2019attestazione sottoscritta dal legale rappresentante di uno o pi\u00f9 Enti donatari certificante la quantit\u00e0 espressa in kg di beni alimentari ricevuti in donazione nell\u2019anno solare precedente a quello di riferimento.<\/p>\n<p><strong>Riduzioni per gli agriturismi (art.20 novies, Regolamento TARI)<\/strong><br \/>\nAgli agriturismi, classificati nelle categorie degli alberghi con ristorante o degli alberghi senza ristorante, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, delle percentuali di seguito indicate:<br \/>\na) fino a 10 posti letto, 50%;<br \/>\nb) da 11 a 20 posti letto, 40%;<br \/>\nc) da 21 a 30 posti letto, 30%;<br \/>\nd) da 31 a 40 posti letto, 20%<br \/>\ne) da 41 a 50 posti letto, 10%;<br \/>\nf) da 51 posti letto, nessuna riduzione<\/p>\n<p><strong>Riduzione per le utenze non stabilmente attive (art. 20 decies, Regolamento TARI)<\/strong><br \/>\nPer le utenze non domestiche, di uso stagionale o di uso non continuativo, ma ricorrente e a condizione che l\u2019occupazione sia inferiore a 183 gg. nell\u2019anno solare, la tariffa complessiva \u00e8 ridotta del 10%.<br \/>\nLe condizioni devono risultare da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorit\u00e0 o risultante da situazioni di fatto.<\/p>\n<p><strong>Recupero autonomo di rifiuti urbani (art. 20 undiecies, Regolamento TARI)<\/strong><br \/>\nAi sensi dell\u2019art. 1, comma 649, della L. 147\/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di <strong>servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa \u00e8 ridotta<\/strong>, a consuntivo, in proporzione alle quantit\u00e0 di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver <strong>avviato al recupero<\/strong> nell\u2019anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall\u2019impresa a ci\u00f2 abilitata che ha effettuato l\u2019attivit\u00e0 di recupero dei rifiuti stessi.<br \/>\nLa riduzione \u00e8 determinata dal rapporto fra la quantit\u00e0 di rifiuti urbani effettivamente avviati al recupero, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che lo ha effettuato o altra idonea documentazione da presentare al Comune entro il termine del 31 gennaio dell\u2019anno successivo, e la quantit\u00e0 di rifiuti producibili dall\u2019utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al recupero i coefficienti previsti dal Comune per la specifica attivit\u00e0. Tenuto conto che l\u2019utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, <strong>la riduzione non pu\u00f2 superare il 30% della quota variabile<\/strong>.<br \/>\nLa riduzione pu\u00f2 essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero.<\/p>\n<p>L\u2019istanza va presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, e deve essere corredata della specifica attestazione rilasciata dall\u2019impresa abilitata che ha effettuato l\u2019attivit\u00e0 di recupero nell\u2019anno precedente, oppure di apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445\/2000, attestante la quantit\u00e0 e le qualit\u00e0 di rifiuti avviati al recupero e il soggetto che ha effettuato il riciclo.<\/p>\n<p><strong>Riduzione nel caso di uscita dal servizio pubblico (art. 20 duodecies, Regolamento TARI)<\/strong><br \/>\nLe utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l\u2019attivit\u00e0 di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno cinque anni. L\u2019utente pu\u00f2 comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta \u00e8 valutata dal gestore del servizio.<br \/>\nLa scelta da parte dell\u2019utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall\u2019art. 30, comma 5, del D.L. 41\/2021, con effetto dal 1\u00b0 gennaio dell\u2019anno successivo.<br \/>\nInvece devono presentare entro il 31 gennaio dell\u2019anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l\u2019integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti.<br \/>\nIn mancanza della documentazione o della sua idoneit\u00e0 a comprovare quanto richiesto, la quota variabile \u00e8 dovuta.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><div class=\"ea-card  sp-ea-single\"><h3 class=\"ea-header\"><a class=\"collapsed\" data-sptoggle=\"spcollapse\" data-sptarget=#collapse396410 href=\"javascript:void(0)\" aria-expanded=\"false\"><i class=\"ea-expand-icon fa fa-plus\"><\/i> Albo dei Compostatori per Auto-compostaggio della Frazione Organica<\/a><\/h3><div class=\"sp-collapse spcollapse \" id=\"collapse396410\" data-parent=#sp-ea-3964><div class=\"ea-body\"><p><strong>Descrizione<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019auto-compostaggio \u00e8 un sistema naturale di trattamento dei rifiuti che consente di smaltire gli scarti di cucina e scarti vegetali senza dover conferire i rifiuti al servizio pubblico comunale.<\/p>\n<p>Il compostaggio \u00e8 un processo biologico aerobico controllato dall'uomo. Consiste nel trattamento in proprio (mediante l\u2019utilizzo di metodologie quali la compostiera, il cumulo e le casse di compostaggio) di tutte le frazioni organiche ed in particolare della frazione organica dei rifiuti urbani (i rifiuti di natura organica provenienti da attivit\u00e0 di preparazione dei pasti e delle pietanze e piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino come erba di sfalcio, ramaglie ecc) che porta alla produzione di una miscela di sostanze umificate (il compost). Il compost pu\u00f2 essere utilizzato come fertilizzante su prati, orti, ecc..<\/p>\n<p>L\u2019auto-compostaggio \u00e8 una pratica finalizzata al miglioramento della fertilit\u00e0 di aree verdi, di orti e di giardini, utilizzando nel sito di produzione materiali che diversamente andrebbero ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti prodotti da conferire agli impianti di trattamento, generando benefici ambientali ed economici, in quanto la frazione organica generalmente costituisce una parte importante del rifiuto destinato allo smaltimento\/trattamento finale.<\/p>\n<p>L'Amministrazione comunale consente e favorisce il corretto auto-trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica dell\u2019auto-compostaggio della frazione umido, purch\u00e9 eseguito con le modalit\u00e0 indicate nel Regolamento approvato con\u00a0Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30.07.2021.<\/p>\n<p>La pratica dell\u2019auto-compostaggio consente l\u2019iscrizione all\u2019Albo dei Compostatori, l\u2019ottenimento di una compostiera (se richiesta) in comodato d\u2019uso gratuito e uno sconto sulla tariffa pari al 20%.<\/p>\n<p><strong>Requisiti<\/strong><\/p>\n<p>a) essere <strong>iscritto regolarmente<\/strong> al ruolo della tassa rifiuti e non avere insoluti pregressi sulla predetta tassa;<br \/>\nb) <strong>disporre di uno spazio verde<\/strong> non impermeabilizzato (orto, giardino, cortile, etc.) per il posizionamento della compostiera\/ apparecchiatura, nonch\u00e9 rispettare la distanza di 2,00 metri dai fondi confinanti, calcolati dal punto pi\u00f9 vicino del perimetro esterno dell\u2019ammasso di materiale;<br \/>\nc) dichiararsi disposto ad effettuare in modo <strong>abitudinario e continuativo<\/strong> il compostaggio dei propri rifiuti organici su terreni condotti, provvedendo alla corretta miscelazione dei materiali da trattare ed assicurando un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale in modo di evitare disagi ai vicini;<br \/>\nd) impegnarsi a <strong>non conferire<\/strong> al circuito di raccolta Comunale porta a porta i rifiuti organici considerati compostabili;<br \/>\ne) di recedere dalla fruizione del servizio di raccolta della frazione organica, se attivato, e restituire al gestore del servizio il relativo contenitore fornito per la raccolta differenziata, opportunamente lavato. (<strong>Tale restituzione \u00e8, in ogni caso, condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni tariffarie previste<\/strong>);<br \/>\nf) effettuare regolarmente le altre raccolte differenziate attivate sul territorio;<br \/>\ng) essere disposto a partecipare ai <strong>corsi di formazione<\/strong> organizzati dal Comune:<br \/>\nh) rendersi disponibili per eventuali <strong>ispezioni e controlli<\/strong> condotti da parte del personale incaricato dal gestore o dal Comune volti ad accertare che il compostaggio sia realizzato in modo completo e costante.<\/p>\n<p>Si fa presente che qualora il controllo non confermi il rispetto delle disposizioni previste dal citato Regolamento sar\u00e0 disposta la cancellazione d\u2019ufficio dall\u2019Albo dei Compostatori con successiva revoca della riduzione e recupero del tributo Ta.Ri. di cui il soggetto ha indebitamente beneficiato;<\/p>\n<p><strong>Come Fare<\/strong><\/p>\n<p>Deve essere presentato il modulo di iscrizione all'Ufficio Tributi del Comune.<br \/>\n<strong>NB<\/strong>: se si dispone gi\u00e0 di compostiera, <strong>al modulo deve essere allegato il ticket<\/strong> rilasciato dalla Ideal Service che attesta la riconsegna della mastella marrone (organico). Se invece si sta richiedendo la consegna della compostiera dal gestore, si presenta prima il modulo di iscrizione, si riceve il ticket al momento dello scambio tra mastella e compostiera, che deve poi essere inoltrato all\u2019Ufficio Tributi per concludere la pratica e poter essere iscritti all\u2019Albo.<\/p>\n<p>Alla riduzione sono ammesse sia le civili abitazioni, sia le utenze non domestiche per le quali \u00e8 prevista la produzione dei rifiuti organici nello svolgimento della propria attivit\u00e0.<\/p>\n<p>La domanda pu\u00f2 essere <strong>inviata<\/strong> a mezzo pec all'indirizzo comuneacquapendente@legalmail.it, oppure a mezzo e-mail all'indirizzo tributi@comuneacquapendente.it, oppure a mezzo del servizio postale, oppure presentata in forma cartacea all'Ufficio Tributi.<\/p>\n<p>La domanda si intende <strong>tacitamente rinnovata<\/strong>, di anno in anno, sino a rinuncia scritta. Il rinnovo presuppone pertanto la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica dell\u2019auto-compostaggio ed il mantenimento dei requisiti di iscrizione all'Albo.<\/p>\n<p>Il <strong>recesso<\/strong> dalla pratica di compostaggio o <strong>eventuali variazioni<\/strong> da parte dell\u2019utente nella gestione dei rifiuti, che siano di rilevanza per l\u2019Albo dei Compostatori quali a titolo esemplificativo, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere tempestivamente comunicate presso l\u2019Ufficio Tributi a mezzo email o in via cartacea, riportando:<\/p>\n<p>\u2022 i dati dell\u2019intestatario della bolletta Ta.Ri<br \/>\n\u2022 l\u2019utenza per la quale si richiede la modifica o il recesso<br \/>\n\u2022 eventuali modifiche.<\/p>\n<p>In fase di prima applicazione, <strong>i contribuenti che gi\u00e0 fruiscono<\/strong> della riduzione della tassa rifiuti per la pratica dell\u2019auto-compostaggio, dovranno presentare all'Ufficio Tributi, entro il <strong>31.12.2021<\/strong>, l'istanza di iscrizione all'Albo e di riduzione della tassa rifiuti, pena la revoca del beneficio fiscale e il loro mancato inserimento nell'Albo, nonch\u00e9 il recupero di quanto indebitamente fruito nel 2021.<br \/>\nIn particolare coloro che usufruiscono gi\u00e0 della riduzione Tari per auto-compostaggio e della mastella marrone, devono provvedere alla riconsegna di quest\u2019ultima presso la sede della Comunit\u00e0 Montana quanto prima. Il ticket di conferma rilasciato dall\u2019operatore costituisce elemento essenziale per poter procedere all\u2019iscrizione all\u2019Albo dei Compostatori presso l\u2019Ufficio Tributi.<\/p>\n<p><strong>Costi<\/strong><\/p>\n<p>Nessun costo.<br \/>\n\u00c8 prevista una riduzione sulla tassa rifiuti per coloro che si iscrivono all\u2019Albo dei Compostatori.<\/p>\n<p><strong>Riferimenti Normativi<\/strong><\/p>\n<p>Regolamento per l\u2019applicazione della Tassi sui Rifiuti (TARI), approvato con\u00a0deliberazione\u00a0del Consiglio Comunale\u00a0 n. 21\u00a0in data 30\/07\/2021<\/p>\n<p><strong>Allegati<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.comuneacquapendente.it\/wpaquesionet\/files\/Regolamento-TARI-2021-1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Regolamento TARI 2021 Approvato<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.comuneacquapendente.it\/wpaquesionet\/files\/Modulo-Iscrizione-Albo-Compostatori-OK-1.doc\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Modulo per iscrizione all\u2019Albo dei Compostatori<\/a><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><div class=\"ea-card  sp-ea-single\"><h3 class=\"ea-header\"><a class=\"collapsed\" data-sptoggle=\"spcollapse\" data-sptarget=#collapse396411 href=\"javascript:void(0)\" aria-expanded=\"false\"><i class=\"ea-expand-icon fa fa-plus\"><\/i> Conguagli, compensazioni e rimborsi<\/a><\/h3><div class=\"sp-collapse spcollapse \" id=\"collapse396411\" data-parent=#sp-ea-3964><div class=\"ea-body\"><p><strong>Hai effettuato pagamenti in eccesso per la tassa rifiuti?<\/strong><br \/>\nAd esempio:<br \/>\n\u2022 doppio pagamento<br \/>\n\u2022 pagamento in un'unica soluzione e poi di una delle rate<br \/>\n\u2022 pagamento di documenti successivamente annullati\/rettificati dall'Ente.<\/p>\n<p>puoi presentare domanda di rimborso\/compensazione compilando la modulistica predisposta, allegando la documentazione richiesta.<\/p>\n<p>Il contribuente pu\u00f2 richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui \u00e8 stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il contribuente pu\u00f2 altres\u00ec richiedere la compensazione tra l\u2019importo del quale \u00e8 stato accertato il diritto al rimborso e gli importi dovuti a titolo di TARI.<br \/>\nI rimborsi non vengono disposti qualora le somme, comprensive di interessi legali, siano inferiori o uguali ad \u20ac 4,00 per anno d\u2019imposta (art 21. Regolamento sulle Entrate).<\/p>\n<p><strong>Credito a seguito di variazioni<\/strong><br \/>\nLe variazioni in corso d\u2019anno che intervengono successivamente all\u2019emissione degli avvisi di pagamento vengono recepite e conteggiate in sede di conguaglio compensativo. Esse possono comportare un recupero o un rimborso della TARI. Il documento a conguaglio pu\u00f2 quindi essere corredato del modello di pagamento F24 o del modulo per la richiesta del rimborso (o compensazione).<\/p>\n<p>Il rimborso riconosciuto dovuto viene effettuato entro 180 giorni dalla richiesta (art.1, comma 164, Legge 296\/06). In caso di insoluti relativi ai tributi sui rifiuti, il rimborso richiesto viene utilizzato prioritariamente a copertura di eventuali debiti e viene effettivamente rimborsata solo l\u2019eccedenza.<\/p>\n<p>Il contribuente pu\u00f2 richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui \u00e8 stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il contribuente pu\u00f2 altres\u00ec richiedere la compensazione tra l\u2019importo del quale \u00e8 stato accertato il diritto al rimborso e gli importi dovuti a titolo di TARI.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><div class=\"ea-card  sp-ea-single\"><h3 class=\"ea-header\"><a class=\"collapsed\" data-sptoggle=\"spcollapse\" data-sptarget=#collapse396412 href=\"javascript:void(0)\" aria-expanded=\"false\"><i class=\"ea-expand-icon fa fa-plus\"><\/i> Contributo Covid-19<\/a><\/h3><div class=\"sp-collapse spcollapse \" id=\"collapse396412\" data-parent=#sp-ea-3964><div class=\"ea-body\"><p>Con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30\/07\/2021, oltre le tariffe Tari 2021 il Comune ha definito le riduzioni da riconoscere alle utenze non domestiche a seguito dell\u2019emergenza Covid - 19. Sono previste riduzioni del\u00a012,0%\u00a0e\u00a0del 20,5% dell'importo a seconda della categoria.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.comuneacquapendente.it\/wpaquesionet\/files\/Tariffe-2021-riduzioni-Covid19.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Approvazione PEF con Tariffe 2021 + riduzioni Covid<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.comuneacquapendente.it\/wpaquesionet\/index.php\/agevolazioni-sulla-tari-per-le-utenze-domestiche-nellanno-2021\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Agevolazioni TARI per le utenze domestiche per l'anno 2021<\/a><\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"TARI - Che cos'\u00e8?La TARI \u00e8 la TAssa sui RIfiuti per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani. 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