Responsabile:
Dott. Simone FORMICONI
Referente:
Dott.ssa Simonetta NERI

Tel.: 0763-7309226
fax 0763 711215

Sede: Piazza Girolamo Fabrizio, 17

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
A partire dal 18 gennaio 2021, fino a nuove disposizioni, gli uffici Anagrafe, Stato Civile, Elettorale ed U.R.P. rimarranno chiusi al pubblico nelle mattine di Martedì, Giovedì e Sabato.
Saranno aperti al pubblico:
– Lunedì ore 9-12
– Mercoledì ore 9-12
– Venerdì 9-12

Mansioni:
L’URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico svolge attività di ascolto, informazione e comunicazione allo scopo di facilitare e semplificare i rapporti tra Comune e Cittadini, nonchè per garantire i loro diritti di partecipazione democratica.

Il Cittadino può rivolgersi all’URP per:
– conoscere servizi, prestazioni ed attività degli uffici comunali
– certificati anagrafe e stato civile
– carta d’identità
– autentica foto, firme, copie conformi
– dichiarazioni sostitutive atti di notorietà
– denunce cessione fabbricati
– denunce infortuni
– concessioni loculi ed aree cimiteriali
– richiesta rilascio tesserini COTRAL
– richiesta rilascio passaporti

MODULO PER LA RICHIESTA DELLA RESIDENZA

NOVITÀAutocertificazione per anagrafe e stato civile

DAL 1° GENNAIO 2012 in seguito all’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di autocertificazione e semplificazione amministrativa introdotte dalla “legge di stabilità per il 2012” (legge n. 183/2011, art. 15), le Pubbliche Amministrazioni e i privati gestori di pubblico servizio non possono più richiedere ai cittadini i certificati anagrafici.
I cittadini che devono attestare la propria condizione relativamente alla nascita, stato di famiglia, residenza, cittadinanza, ecc. devono obbligatoriamente avvalersi dell’autocertificazione e tutti gli enti pubblici (Comuni, Province, Regioni, Università, Prefetture, Tribunali, Inps, Motorizzazione civile) o gestori di servizi pubblici sono obbligati ad accettarle, salvo poi valersi della facoltà di verifica ai sensi di legge.
Le certificazioni rilasciate dagli uffici anagrafici comunali possono ancora essere richieste nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, assicurazioni, imprese, società sportive, ecc.), ma anche in questo caso è possibile far valere l’autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente. In questi casi, per tutti i certificati anagrafici è previsto il pagamento dell’imposta di bollo (€ 14,62) e dei diritti di segreteria (€ 0,56), salvo i casi di esenzione espressamente previsti dalla legge.

NOVITÀ – Carta d’identità per minorenni

In conformità al Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore, in analogia con la durata del passaporto.

Rilascio della carta d’identità ai minori con età inferiore ai 3 anni: la carta d’identità rilasciata ai minori con età inferiore ai tre anni ha una validità di tre anni.
La richiesta del documento del minore deve avvenire in presenza di entrambi i genitori e del minore stesso. È possibile la presenza di un solo genitore che accompagna il minore, ma in questo caso occorrerà la presenza di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone, oppure la presentazione di un altro documento di identità del minore in corso di validità (passaporto o il certificato di identità con fotografia precedentemente rilasciato ai minori di anni 15).
Per la validità all’espatrio, se un genitore non può essere presente occorre la dichiarazione di assenso all’espatrio.
Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.

Rilascio della carta d’identità ai minori con età dai 3 ai 18 anni: la carta d’identità rilasciata ai minori con età dai 3 ai 18 anni ha una validità di cinque anni.
La richiesta del documento del minore deve avvenire in presenza di entrambi i genitori e del minore stesso. È possibile la presenza di un solo genitore che accompagna il minore, ma in questo caso occorrerà la presenza di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone, oppure la presentazione di un altro documento di identità del minore in corso di validità (passaporto o il certificato di identità precedentemente rilasciato ai minori di anni 15). Per la validità all’espatrio, se un genitore non può essere presente occorre la dichiarazione di assenso all’espatrio.
Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.

ATTENZIONE: per il minore di anni 14, l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato – su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari – il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato. È opportuno munirsi di un certificato di nascita con indicazione della paternità e della maternità da esibire in caso di richiesta da parte delle Autorità di Frontiera.